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Trasporto illecito di rifiuti e confisca obbligatoria: norme e prassi giurisprudenziale

L’articolo 259, comma 2, del cod. amb. prevede - in caso di sentenza di condanna e di patteggiamento per trasporto illecito di rifiuti di cui all’art. 256 cod. amb. - la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto impiegato per la commissione del reato.

In modo analogo, l’art. 260-ter, commi 4 e 5, stabilisce che nei casi di trasporto non autorizzato di rifiuti, inclusi quelli non pericolosi, si applica sempre la confisca del veicolo e di ogni altro mezzo utilizzato, secondo quanto previsto dall’art. 240, comma 2, n. 2 c.p., salvo che questi appartengano effettivamente a persona estranea al reato.

In virtù della natura obbligatoria della misura di sicurezza patrimoniale prevista, gli organi di polizia giudiziaria – in sede di accertamento – devono procedere tempestivamente al sequestro preventivo del mezzo, ex art. 321, commi 2 e 3-bis, secondo periodo, c.p.p., qualora ricorrano i presupposti normativi, al fine di scongiurare il rischio di alienazione o sparizione del mezzo utilizzato per commettere il reato.

Qualora si dovesse ritenere che l’omissione del sequestro possa essere giustificata dalla possibilità per l’indagato di regolarizzare successivamente la propria posizione mediante l’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali - in conformità alle disposizioni degli artt. 318-bis e seguenti del D.Lgs 152/2006. - la Corte di Cassazione ha affermato che tale regolarizzazione sopravvenuta non è idonea ad elidere l’obbligo di confisca, poiché si tratta di una sanatoria successiva alla violazione di legge.

Infatti, la Suprema Corte ha infatti affermato che l’iscrizione all’albo avvenuta dopo il sequestro non può in alcun modo escludere la confisca del mezzo precedentemente impiegato per il trasporto illecito di rifiuti.

In relazione alla possibilità di escludere la confisca quando il mezzo appartenga a terzi estranei, la giurisprudenza ha chiarito che grava su tali soggetti l’onere di dimostrare la propria buona fede, ossia l’ignoranza dell’uso illecito del veicolo e l’assenza di negligenza nella gestione del medesimo.

Infine, il Supremo Collegio ha precisato che il reato di trasporto non autorizzato di rifiuti si configura anche in presenza di una condotta episodica, trattandosi di illecito istantaneo che si perfeziona nel momento in cui viene posta in essere la condotta tipica.

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Lo Studio Fanizzilegal è a disposizione per fornire supporto e consulenza su ogni questione inerente ai reati ambientali e ai relativi provvedimenti di confisca.

 
 
 

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